Atto Aziendale Ospedale Universitario di Salerno: Le osservazioni dei sindacati

Pietro Antonacchio
Pietro Antonacchio

In riferimento all’oggetto, si inoltrano le osservazioni all’atto elaborate dai delegati RSU/RSA della CISL FP, unitamente alla Segreteria Provinciale.

 

In primis si sottolinea che l’Atto Aziendale enuncia una serie di principi astrattamente condivisibili rinviando spesso a futuri regolamenti o provvedimenti o deleghe.

Di seguito si elencano le nostre osservazioni all’Atto Aziendale, con l’auspicio che possano essere utili ad un approfondimento ed una integrazione dell’elaborato.

 

–        Articolo 39 – Il Servizio Prevenzione e Protezione, comma 3 :l’Azienda istituisce per tale funzione una unità operativa dedicata che fa capo ad una idonea struttura organizzativa nell’ambito dello staff della Direzione Sanitaria. La collocazione in seno alla Direzione Sanitaria è impropria. Premesso che il Datore di Lavoro è il Direttore Generale che può “delegare” alcuni (non tutti i compiti) e premesso che lo stesso comma 1 definisce il Servizio quale “consulente del datore di lavoro”, ne deriva che la collocazione corretta è nello staff del Direttore Generale. L’articolo in esame confligge con i principi sanciti al successivo art. 58 e più in generale con i principi sanciti nell’atto di indirizzo regionale (DCA 18/2013) PUNTI 5.5 e 12.14. Basti osservare che l’unico dipendente previsto nella dotazione organica riconducibile alla funzione in esame é un tecnico della prevenzione (peraltro erroneamente inserito nel ruolo tecnico – cfr declaratoria dei profili sanitari – personale di vigilanza ed ispezione)

 

–        ART. 40 – Il Polo Didattico: ai sensi e per gli effetti del DCA 143 del 13/11/2014  avente ad oggetto – Decreto n° 7 del 16/01/2013 “Approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Salerno e proposta di costituzione della AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana. Modifiche ed integrazioni ai Decreti n° 136 del 19/10/2012 e n° 143 del 27/11/2012” – Modificazioni punto 6 da riscrivere in ottemperanza a quanto riportato al punto art. 8 comma 7 del protocollo d’Intesa approvato con il predetto decreto commissariale n° 7 del 16/01/2013: “Referente delle attività didattiche delle sedi non universitarie nei confronti dell’Università è il Direttore Generale. Il coordinamento organizzativo dell’attività formativa del Corso di Laurea, effettuato secondo le indicazioni del Consiglio di Corso, è demandato, in ciascuna delle sedi non universitarie, ad un Comitato di coordinamento così composto:

–        1. un docente universitario che svolge attività di insegnamento nello specifico corso di laurea;

–        2. il dirigente responsabile delle attività formative pratiche e di tirocinio appartenente allo specifico profilo professionale.

I dirigenti responsabili delle attività formative pratiche e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso), individuati tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, nell’ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e che siano in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica e di cinque anni di esperienza professionale nell’ambito della formazione, sono proposti dal Direttore Generale al Consiglio di Corso di Laurea e nominati dalla Facoltà con valutazione comparativa. Il Dirigente responsabile delle attività formative pratiche e di tirocinio presso ciascuna sede del Corso di Laurea dura in carica tre anni accademici, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici, organizza le attività complementari, coordina i tutor di tirocinio e ne supervisiona le attività, garantisce l’accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio. Il docente universitario è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà e nominato dal Rettore.”

 

–        Articolo 45 – Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali e relative modalità di valutazione comma 7: “la revoca o il mutamento dell’incarico, fatto salvo quanto previsto nei successivi capoversi, è prevista solo se è stata effettuata la valutazione del dirigente in rapporto agli obiettivi assegnati. In caso di scadenza dei termini contrattuali al dirigente non potrà essere affidato nessun altro incarico se non sia stato sottoposto a valutazione.”

La realtà attuale, purtroppo, dimostra che con tale previsione, non essendo contemplato l’obbligo per l’Azienda di procedere a valutazione prima della scadenza del contratto, si sono diffuse interpretazioni “anomale” nel senso di           considerare, alla scadenza del contratto, l’incarico esaurito senza che l’Azienda       abbia proceduto ad alcuna valutazione. La procedura di valutazione deve essere    attivata dall’Azienda ed il singolo dirigente è impotente rispetto all’inerzia della stessa. Occorrerebbe pertanto precisare che, “in caso di inerzia dell’Azienda nell’attivazione delle procedure di valutazione, fino alla effettuazione della valutazione stessa, il contratto in essere si intende automaticamente prorogato fino ad avvenuta effettuazione della valutazione.”

 

–         POFA pagina 6, terzultimo e penultimo capoverso: quali sono le prestazioni di cui al punto 1)? analogamente per il punto 2;

–         POFA non è affatto chiara la distinzione per livello di complessità ma a pagina 5-6 si           definisce.

 

–        POFA pagina 37: si colloca il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno di una struttura complessa della Direzione Sanitaria. Indipendentemente dalla qualificazione (semplice o complessa) fra Servizio di Prevenzione e Protezione e Datore di Lavoro (Direttore Generale) non ci possono essere barriere.

–        POFA pagina 40 PUNTO 8.2: si fa confusione fra compiti della U.O.C. e quelli propri e specifici del Servizio di Prevenzione e Protezione come puntualmente indicati dal Dlgs 81/2008  non coincidenti con quelli elencati a pagina 40.

–        Nella elencazione a pagina 42 fra le strutture semplici manca addirittura il Servizio di Prevenzione e Protezione, elencato però nella tabella a pag. 47.

–        POFA pag. 43 punto 8.3 SITRA: manca la previsione di un dirigente responsabile del servizio.

–        POFA pag. 44 punto 8.3 SITRA: manca il referente SITRA per il Ruggi, necessario attesa il diverso e più elevato numero di operatori concentrati nello stabilimento nonché per la necessaria attività di coordinamento tra le singole strutture.

–        POFA pag. 80-81: i coordinatori sono 80 o 78?

–        POFA pag. 82-83: per le discipline pediatriche precisare infermiere pediatrico;

–        Tecnici di radiologia e di laboratorio: nessuna previsione di coordinatori sugli altri stabilimenti;

–        PS Castiglione senza previsione di coordinatore (ora pagina 89).

–        POFA punto 8.3 mancata individuazione delle Sale Operatorie di Ortopedia. Si conviene per opportunità e finalità operativa di definire in una unica struttura le Sale Operatorie Generali e d’Urgenza e individuare quella DI Neurochirurgia

–        manca previsione del coordinatore tecnico sanitario per il servizio immunotrasfusionale

–        per il Gaetano Fucito manca la previsione dell’esistente e ben funzionante servizio di Dialisi

–        i PL previsti sono diversi da quelli contemplati nel Piano Ospedaliero Regionale: a titolo esemplificativo – Chirurgia Generale PO Fucito, Ortopedia e Traumatologia PO Fucito, Chirurgia Maxillo-Facciale PO Fucito, Medicina Generale PO Fucito;

–        per la dotazione organica, si rileva che la definizione del fabbisogno deriva dal raffronto con altre Aziende Ospedaliere e non tiene in alcun conto delle linee di indirizzo regionale di cui al DCA n. 67/2016;

–        da una analisi comparativa per ruoli con altre aziende campione si passa poi, senza alcuna motivazione delle scelte operate, ad un dettaglio che stravolge completamente il quadro normativo e contrattuale;

–        l’aver utilizzato i dati complessivi di azienda senza alcun riferimento alla distribuzione territoriale su cinque plessi ha portato inevitabilmente a sottostimare il fabbisogno;

–        si rileva innanzitutto la confusione fra fabbisogno del personale ‘a regime’, profili ed incarichi:sono contemplati, a regime, profili ad esaurimento quali l’infermiere generico;

–        é’ contemplata per alcuni profili dirigenziali anche l’aggiunta di ‘SC’ che si riferisce chiaramente ad un incarico da conferire in relazione all’assetto organizzativo senza precostituire alcuna ‘corsia preferenziale’. Si vuole ribadire, in sostanza che il fabbisogno del personale, é riferibile esclusivamente ai profili e non é possibile precostituire corsie preferenziali per l’accesso agli incarichi di struttura complessa (per la verità anche di struttura semplice e semplice dipartimentale);

–        quando non si contempla erroneamente alcun profilo di Biologo SC o Chimico SC si vuole affermare che ad essi é preclusa ogni possibilità di accesso alla direzione di una struttura complessa di patologia clinica? Non ci sembra che questo sia in linea con le previsioni contrattuali;

–        si rilevano evidenti errori materiali (che denotano poca attenzione alla dinamica complessa della definizione del fabbisogno organico): la somma del personale dipendente ospedaliero é errata (sommando i parziali si perviene ad un totale di 3.448 e non 3.471. Risulta conseguentemente errato anche il totale generale. Il tecnico della prevenzione appartiene al ruolo sanitario e non al ruolo tecnico. I sanitari non medici in convenzione (SUMAI) sono ‘Professionisti ambulatoriali’ e non ‘Specialisti Ambulatoriali’. Esiste, poi, una impostazione che rivela la malcelata propensione verso alcune professionalità e non verso altre: in linea generale si osserva che non esiste contrattualmente nessun profilo che si riferisca ad una struttura complessa poiché trattasi di  incarico. Non si capisce perché (a meno di non voler ipotizzare il tentativo di riservare alcune funzioni a determinati profili) solo per alcuni profili si sia sentito il bisogno di precisare SC in maniera, tra l’altro, non coerente numericamente con le strutture indicate nelle pagine precedenti. A titolo esemplificativo si osserva che a fronte di almeno due strutture per le quali il responsabile deve essere un ingegnere -e tralasciamo di richiamare le norme generali che impongono una tale scelta (la sanità non é governata solo dalle norme sanitarie ma anche dal complesso di norme generali-, (ingegneria clinica e Tecnico manutentivo) non sia stata prevista nel fabbisogno di personale nessun Ingegnere SC;

–        ci si riserva di elaborare una attenta analisi del fabbisogno, rilevando nel concreto che, in linea di massima,  potrebbero coincidere eccedenze e carenze per ruoli, fermo restando la individuazione delle specifiche professionalità necessarie e la ripartizione fra i vari profili.

 

Standard

Applicando gli standard del POR alle previsioni di tale piano per il Ruggi deriva un totale di personale leggermente inferiore a quello calcolato dall’azienda. Se si applicano, invece, gli standard alla configurazione fatta nell’atto aziendale (diversa da quella del POR) il totale é superiore a quello calcolato dall’Azienda.

Di seguito la tabella riepilogativa.

 

 

 

 

 

  dipendenti atto aziendale convenzionati atto aziendale totali standard regione POR standard regione atto aziendale
MEDICI 630 42 672 720 842
INFERMIERI 1.448   1.448 1441 1604
OSS 524   524 266 267
OSTETRICHE 40   40 10 50
RIABILITAZIONE 39   39 72 81
TECNICO_SANITARIO 244   244 289 321
DIRIGENTI_SANITARI 27 2 29 50 58
FARMACISTI 11   11 28 34
RUOLO TECNICO 255   255 157 179
RUOLO PROFESSIONALE 16   16 13 15
RUOLO AMMINISTRATIVO 214   214 335 380
  3.448 44 3.492 3.381 3.831

 

 

Nella stesura dell’atto aziendale non sono state rispettate le indicazioni del POR. In particolare

alcune discipline sono state frammentate. Nei due file allegati  sono riportate le indicazioni del POR e quelle rilevabili dall’atto aziendale. Non solo per effetto della presenza dell’Università, ma anche per questo, molte discipline sono state frammentate in più Unità operative. Questo, per il discorso fatto sugli standard minimi ( 6 medici e 12 infermieri) a prescindere dal numero di posti letto comporta un incremento del personale.

Una precisazione: nella tabella dell’atto aziendale è stato utilizzato sempre la disciplina ufficiale del POR anche se nell’atto la denominazione é diversa ma il codice disciplina é lo stesso (ad esempio: medicina generale e clinica medica). Quello che incide molto nell’incremento del personale é la frammentazione della terapia intensiva (codice 49)

Il Segretario Generale

Pietro Antonacchio

I delegati RSU CISL FP

Biondino Gaetano – Cesarano Francesco –  Cicalese Giuseppe – Della Porta Giovanni – De Santis Felice – Montone Angelo – Pumpo Vito – Tortora Gaetano

Comunicato Stampa

 

 

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